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((Le aliquote dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 226, sono stabilite come appresso:

  • a)per ogni kwh di energia elettrica impiegata per uso di illuminazione: lire 4,00;
  • b)per ogni kwh di energia elettrica impiegata in applicazioni elettriche diverse dalla illuminazione:
  • 1)nelle abitazioni: lire 0,50;
  • 2)in ogni altro locale e luogo diversi dalle abitazioni: lire 0,50 fino a 6.000 kwh di consumo nel mese; lire 0,40 per l'ulteriore consumo mensile da 6001 a 200.000 kwh; lire 0,30 per l'ulteriore consumo mensile oltre i 200.000 kwh. Sotto l'osservanza delle norme regolamentari e' assoggettata alle aliquote di cui al n. 2) l'energia elettrica impiegata:
  • a)per l'alimentazione degli apparecchi elettro-medicali, degli apparecchi di riproduzione di disegni e cliches e degli apparecchi per lo sviluppo, la stampa el'ingrandimento di fotografie;
  • b)per l'illuminazione dei palcoscenici nelle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere e nelle riprese, sviluppo e riproduzione di films cinematografici nelle apposite industrie;
  • c)nell'arco voltaico, o con altri sistemi, per la proiezione dei films nelle sale cinematografiche;
  • d)per la carica di accumulatori portatili;
  • e)per l'alimentazione delle lampade elettriche inserite per il controllo dei circuiti elettrici od installate nell'interno di macchine, di apparecchi, in forni od in camere di essiccazione o di riscaldamento ovvero in celle per allevamenti artificiali, purche' dette lampade siano applicate in modo da impedire l'illuminazione degli ambienti dove sono installate le suindicate apparecchiature;
  • f)per l'alimentazione delle lampade elettriche utilizzate nelle serre quando interessano direttamente i processi di coltivazione;
  • g)per l'alimentazione delle lampade a raggi ultravioletti usate a scopo di sterilizzazione:
  • h)per le riprese televisive)).

Testo in vigore dal 30 agosto 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 agosto 1968

Confronto con la versione in vigore dal 15 novembre 1966 al 30 agosto 1968. 103 parole tolte, 149 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: Il terzo comma dell'artaggiunto: Le aliquote dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'art. 1 del decretotolto: -legge 6 ottobre 1948 aggiunto: legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. tolto: 1199, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1387, e' sostituito dal seguente: "Lire 5 per ogni chilowattora aggiunto: 226, sono stabilite come appresso:

aggiunto: a) per ogni kwh di energia elettrica impiegatatolto: , sotto l'osservanza delle norme regolamentari: aggiunto: per uso di illuminazione: lire 4,00;

aggiunto: b) per ogni kwh di energia elettrica impiegata in applicazioni elettrichetolto: , diverse dalla illuminazionetolto: , nei negozi ed esercizi pubblici, nelle abitazioni e nei locali comunque abitati, anche se non produce lavoro esterno (forza motrice) compresa l'energia elettrica impiegata per il funzionamento degli apparecchi radioriceventi, televisivi e dei frigoriferi. Lireaggiunto: :

aggiunto: 1) nelle abitazioni: lire 0,50;

aggiunto: 2) in ogni altro locale e luogo diversi dalle abitazioni: lire 0,50tolto: , per ogni chilowattora di energia elettrica impiegata, sotto aggiunto: fino a 6.000 kwh di consumo nel mese; lire 0,40 per l'ulteriore consumo mensile da 6001 a 200.000 kwh; lire 0,30 per l'ulteriore consumo mensile oltre i 200.000 kwh. Sotto l'osservanza delle norme regolamentari aggiunto: e' assoggettata alle aliquote di cui al n. 2) l'energia elettrica impiegata:

a) tolto: negli apparecchi elettromedicali, negli aggiunto: per l'alimentazione degli apparecchi elettro-medicali, degli apparecchi di riproduzione di disegni e cliches aggiunto: e degli apparecchi per lo sviluppo, la stampa el'ingrandimento di fotografie;

d) per tolto: il riscaldamento dei locali di opifici industriali quando il riscaldamento stesso non interessi il processo produttivo aggiunto: la carica di accumulatori portatili;

e) per l'alimentazione delle lampade elettriche inserite per il controllo dei circuiti elettrici od installate nell'interno di macchine, di apparecchi, in forni od in camere di essiccazione o di riscaldamento tolto: non interessante procedimenti di fabbricazione industriale ovvero in celle per allevamenti artificiali, purche' dette lampade siano applicate in modo da impedire tolto: la illuminazione aggiunto: l'illuminazione degli ambienti dove sono installate le suindicate apparecchiature;

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

f) per l'alimentazione delle lampade aggiunto: elettriche utilizzate nelle serre quando interessano direttamente i processi di coltivazione;

aggiunto: g) per l'alimentazione delle lampade a raggi ultravioletti usate a scopo di sterilizzazionetolto: ;aggiunto: :

tolto: gaggiunto: h) per le riprese televisivetolto: ".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1966-10-31;940~art1 · fonte del testo