Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 15 novembre 1966 al 22 dicembre 2008. 112 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le nuove aliquote d'imposta saranno applicate, limitatamente alle officine commerciali, a partire dalle letture dei contatori dell'energia elettrica consumata dagli utenti effettuate dal giorno 20 del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, per le officine ammesse a presentare dichiarazioni mensili e, a partire dalle letture dei contatori effettuate dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della entrata in vigore della presente legge, per quelle ammesse a presentare dichiarazioni bimestrali. Similmente nei confronti delle officine per uso proprio a contatore, le nuove aliquote d'imposta saranno applicate per i consumi verificatisi a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-10-31;940~art5 · fonte del testo