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L'ultimo comma dell'articolo 1 dell'allegato H) al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, numero 223, modificato dall'articolo 1, punto 2), comma secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 226, e' sostituito dal seguente: "E' esente dall'imposta:
- a)l'energia elettrica ed il gas destinati ad uso di illuminazione di aree pubbliche, di autostrade, di aree scoperte comprese nell'ambito di fiere, di aeroporti, ovvero utilizzati nelle segnalazioni luminose per la sicurezza del traffico autostradale, aereo, marittimo ed idroviario, da parte dello Stato, delle Province, dei Comuni o di Enti che ad essi si sostituiscono in virtu' di leggi, di regolamenti speciali o di convenzioni. L'esenzione non si estende ai locali e agli ambienti pertinenti alle autostrade e alle altre aree sopra indicate;
- b)l'energia elettrica ed il gas consumati nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche, qualora sussista la condizione della reciprocita';
- c)l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie dello Stato e di quelle date in concessione e l'energia elettrica ed il gas consumati nelle officine gestite direttamente dalle Ferrovie dello Stato;
- d)l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano gestite direttamente dagli enti locali o dalle loro aziende autonome, o dagli stessi date in concessione;
- e)l'energia elettrica ed il gas impiegati, in usi diversi dall'illuminazione, in esperienze per scopi scientifici o didattici eseguite nelle aule e nei laboratori di pubblici istituti;
- f)l'energia elettrica impiegata, in usi diversi dalla illuminazione, esclusivamente per la generazione o per la trasformazione in altra energia elettrica, compresa quella utilizzata per forza motrice nelle centrali elettriche per i servizi ausiliari strettamente connessi al compimento del ciclo di generazione o di trasformazione dell'energia elettrica nonche' quella impiegata nelle centrali idroelettriche per il sollevamento della acqua nelle vasche di carico per la successiva immissione nelle condotte forzate;
- g)l'energia elettrica impiegata, in usi diversi dalla illuminazione, nell'esercizio delle intercomunicazioni telegrafiche, telefoniche, radiotelegrafiche e radiotelefoniche nonche' quella utilizzata, in usi diversi dalla illuminazione, da parte della Radio Televisione italiana, per il funzionamento degli impianti televisivi e radiofonici riceventi e trasmittenti;
- h)l'energia elettrica impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purche' prodotta a bordo con mezzi propri (esclusi gli accumulatori), nonche' quella prodotta dai gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai Corpi ad esse assimilati;
- i)l'energia elettrica prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico;
- l)l'energia elettrica prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati (aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni) purche' la loro potenza elettrica non sia superiore ad un chilowatt;
- m)l'energia elettrica ed il gas che lo Stato, le Province ed i Comuni e gli altri Enti che ad essi si sostituiscono in virtu' di leggi, di regolamenti speciali o di convenzioni, impiegano per l'illuminazione degli esterni di edifici ed altri monumenti cittadini di carattere civile e religioso; di zone archeologiche, ville monumentali appartenenti al Demanio pubblico; di zone ove sorgono fenomeni naturali di notevole interesse turistico. L'esenzione non si estende ai locali e agli ambienti pertinenti ai monumenti, ville e zone sopraindicati;
- n)l'energia elettrica impiegata per la areazione delle gallerie autostradali. Non e' soggetta ad imposta l'energia elettrica ed: il gas impiegati negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri".
Testo in vigore dal 15 novembre 1966 al 22 dicembre 2008
