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L'articolo 11 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 202, e' sostituito dal seguente: "Gli esercenti officine elettriche il cui tributo non superi presuntivamente l'importo di lire 20.000 per ogni anno solare, possono chiedere all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di essere ammessi a presentare dichiarazione semestrale di consumo entro i dieci giorni successivi a ciascun semestre. In tal caso gli esercenti stessi devono prestare una cauzione corrispondente all'ammontare presunto di imposta per un semestre e debbono effettuare il pagamento dell'imposta semestralmente dovuta, entro la fine del primo mese susseguente al semestre di consumo. Possono essere esonerati dal prestare cauzione gli esercenti che, trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, versino l'imposta ragguagliata al presunto consumo di un semestre, anticipatamente entro i primi quindici giorni del semestre al quale il consumo si riferisce e l'imposta dovuta a saldo entro il mese successivo al semestre stesso".

Testo in vigore dal 15 novembre 1966 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-10-31;940~art4 · fonte del testo