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Le nuove aliquote d'imposta saranno applicate, limitatamente alle officine commerciali, a partire dalle letture dei contatori dell'energia elettrica consumata dagli utenti effettuate dal giorno 20 del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, per le officine ammesse a presentare dichiarazioni mensili e, a partire dalle letture dei contatori effettuate dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della entrata in vigore della presente legge, per quelle ammesse a presentare dichiarazioni bimestrali. Similmente nei confronti delle officine per uso proprio a contatore, le nuove aliquote d'imposta saranno applicate per i consumi verificatisi a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 15 novembre 1966 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-10-31;940~art5 · fonte del testo