Riordinamento dei giudizi di Assise

Art. 27 — Giudici popolari supplenti

Se, per l'assenza dei giudici popolari estratti a sorte, o per un'altra causa, non e' possibile costituire la Corte di assise o la Corte di assise di appello, il presidente estrae dall'urna dei giudici popolari supplenti, due schede, non comprese quelle eventualmente estratte dalla prima urna, per ogni giudice mancante, e dispone che i giudici ai quali le schede si riferiscono vengano citati senza ritardo anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica, per lo stesso giorno o per l'udienza successiva. Il presidente, qualora occorra, puo' procedere a successive estrazioni dall'urna dei supplenti fino a che sia possibile costituire il Collegio. ((I giudici popolari supplenti sono anch'essi chiamati a prestare servizio, nei modi indicati nel primo comma dell'art. 26)). Qualora l'assise sia convocata in un Comune per il quale non esistono le liste dei giudici popolari supplenti, il presidente imbussola in un'urna i numeri corrispondenti ai nominativi dei giudici popolari residenti nel Comune iscritti nell'albo definitivo e, per i giudici di appello, aventi il titolo di studio prescritto dall'articolo 10; quindi procede alla estrazione nei modi indicati nei precedenti commi.

Testo vigente dal 15 febbraio 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 15 febbraio 1978

Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 1957 al 15 febbraio 1978. 181 parole aggiunte.

aggiunto: Se, per l'assenza dei giudici popolari estratti a sorte, o per un'altra causa, non e' possibile costituire la Corte di assise o la Corte di assise di appello, il presidente estrae dall'urna dei giudici popolari supplenti, due schede, non comprese quelle eventualmente estratte dalla prima urna, per ogni giudice mancante, e dispone che i giudici ai quali le schede si riferiscono vengano citati senza ritardo anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica, per lo stesso giorno o per l'udienza successiva. Il presidente, qualora occorra, puo' procedere a successive estrazioni dall'urna dei supplenti fino a che sia possibile costituire il Collegio. I giudici popolari supplenti sono anch'essi chiamati a prestare servizio, nei modi indicati nel primo comma dell'art. 26. Qualora l'assise sia convocata in un Comune per il quale non esistono le liste dei giudici popolari supplenti, il presidente imbussola in un'urna i numeri corrispondenti ai nominativi dei giudici popolari residenti nel Comune iscritti nell'albo definitivo e, per i giudici di appello, aventi il titolo di studio prescritto dall'articolo 10; quindi procede alla estrazione nei modi indicati nei precedenti commi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art27 · fonte del testo