Il numero 35 della tabella allegato A della legge 10 dicembre 1954, n. 1164, e' sostituito dal seguente: "Autorizzazione rilasciata dal sindaco, ai sensi dello art. 221 del testo unico citato, per abitabilita' di nuove case urbane o rurali, di edifici o parte di essi, indicati nell'art. 220 del testo medesimo:
- a)abitazioni di lusso, ai sensi del decreto Ministeriale 7 gennaio 1950, per ogni vano, lire 2.000;
- b)altre abitazioni, per ogni vano, lire 500".
Testo vigente dal 21 febbraio 1958
