Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Art. 71 — Ulteriori benefici tributari per le case di abitazione non di lusso

Alle case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, distrutte e ricostruite con o senza il contributo dello Stato, purche' non abbiano carattere di lusso, a norma del decreto interministeriale 7 gennaio 1950, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13, del 17 gennaio, sono concessi gli ulteriori seguenti benefici:

  • a)imposta fissa di registro e riduzione ad un quarto dell'imposta ipotecaria per gli acquisti di aree edificabili e per i contratti di appalto, quando abbiano per oggetto la ricostruzione degli edifici suddetti. Sulla parte del suolo attiguo al fabbricato ricostruito, la quale ecceda il doppio dell'area coperta, e' dovuta, a ricostruzione ultimata, l'imposta ordinaria di registro ed ipotecaria;
  • b)riduzione a meta' dell'imposta di registro e al quarto dell'imposta ipotecaria, per i trasferimenti che abbiano luogo entro sei anni dalla dichiarazione di abitabilita'.

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art71 · fonte del testo