Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono abrogati e ne cessa immediatamente l'applicazione a tutti gli effetti. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e' sostituito dal seguente: "Il Parlamento, qualora ritenga che lo Statuto non sia in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica o contenga disposizioni in contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre regioni, ne rifiuta l'approvazione e lo rinvia al Consiglio regionale".

Testo vigente dal 8 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-12-23;1084~art1 · fonte su Normattiva