Il punto 1) del primo comma dell'articolo 26 della legge 16 agosto 1962, n. 1417 e' sostituito dal seguente: "1) la quota parte del contributo annuo di cui all'articolo 19".
Testo vigente dal 10 agosto 1967
Il punto 1) del primo comma dell'articolo 26 della legge 16 agosto 1962, n. 1417 e' sostituito dal seguente: "1) la quota parte del contributo annuo di cui all'articolo 19".
Testo vigente dal 10 agosto 1967
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1967-07-27;661~art3 · fonte su Normattiva