La gestione previdenza e' finanziata con i seguenti mezzi

  • 1)la quota parte del contributo annuo di cui all'articolo 19;
  • 2)((NUMERO ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1980, N. 127));
  • 3)i redditi del patrimonio della gestione;
  • 4)le somme che a qualsiasi titolo pervengono allo Ente senza specificazione della gestione cui attribuirle oltre a quelle specificatamente destinate alla gestione stessa. Il patrimonio costituito dai contributi versati a scopo previdenziale all'Ente prima dell'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 246, spetta integro alla gestione previdenziale.

Testo vigente dal 27 aprile 1982

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1417~art26 · fonte su Normattiva