La gestione previdenza e' finanziata con i seguenti mezzi
- 1)la quota parte del contributo annuo di cui all'articolo 19;
- 2)((NUMERO ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1980, N. 127));
- 3)i redditi del patrimonio della gestione;
- 4)le somme che a qualsiasi titolo pervengono allo Ente senza specificazione della gestione cui attribuirle oltre a quelle specificatamente destinate alla gestione stessa. Il patrimonio costituito dai contributi versati a scopo previdenziale all'Ente prima dell'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 246, spetta integro alla gestione previdenziale.
Testo vigente dal 27 aprile 1982
