Il primo comma dell'articolo 30 della legge 16 agosto 1962, n. 1417, e' sostituito dal seguente: "Ogni quattro anni viene predisposto un bilancio tecnico per la dimostrazione della situazione della gestione previdenza e per la previsione dell'andamento finanziario della gestione assistenza".
Testo vigente dal 10 agosto 1967
