Il primo comma dell'articolo 30 della legge 16 agosto 1962, n. 1417, e' sostituito dal seguente: "Ogni quattro anni viene predisposto un bilancio tecnico per la dimostrazione della situazione della gestione previdenza e per la previsione dell'andamento finanziario della gestione assistenza".

Testo vigente dal 10 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;661~art4 · fonte su Normattiva