Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro il termine di un anno dalla data della pubblicazione della presente legge, potra' essere disposta la fusione dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici di cui alla legge 18 ottobre 1942, n. 1407, con l'istituto postelegrafonici; il riordinamento strutturale e funzionale dell'istituto risultante dalla fusione e quanto occorre perche' esso raggiunga nelle forme piu' adeguate e spedite le proprie finalita'; la determinazione della quota del patrimonio dell'Istituto spettante a ciascuna delle gestioni assistenziali e previdenziali ad esso affidate.

Testo vigente dal 11 aprile 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-03-27;208~art5 · fonte del testo