L'Istituto provvede:

  • a)all'assistenza sanitaria indiretta a favore dei ricevitori e gerenti postali e telegrafici e delle loro famiglie;
  • b)all'educazione ed istruzione di orfani di ricevitori e gerenti postali e telegrafici e di agenti rurali, deceduti in servizio presso l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, sia curandone l'ammissione in convitto sia concedendo sussidi scolastici;
  • c)all'accoglimento, secondo le disponibilita' di bilancio, dei figli dei ricevitori, dei gerenti e dei supplenti postali e telegrafici, e degli agenti rurali, aventi eta' non inferiore a sei anni e non superiore ai dodici anni, nelle colonie estive gestite dall'Istituto;
  • d)alla concessione di sussidi in favore degli agenti rurali, nei casi di malattie acute con conseguente assenza dal servizio e dopo il trentesimo giorno, in misura non eccedente la meta' della retribuzione e per un tempo non superiore a otto mesi;
  • e)ad altre forme di assistenza deliberate dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal Ministro per le comunicazioni d'intesa coi Ministro per le finanze.

Testo vigente dal 15 dicembre 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1408~art2 · fonte del testo