Dopo l'ultimo comma dell'art. 128 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e' aggiunto il seguente: "Il fondo per le spese di ufficio, costituito ai sensi del precedente secondo comma e del quarto comma, dell'art. 119, e' amministrato dall'ufficiale giudiziario dirigente, coadiuvato, se necessario, da revisori, il quale ha l'obbligo di presentare al capo dell'ufficio il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate negli anni successivi".

Testo vigente dal 3 gennaio 1957

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urn:nir:stato:legge:1956-12-19;1442~art4 · fonte del testo