Art. 5 — Disposizioni tributarie
Il testo del quarto comma dell'art. 141 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e' sostituito dal seguente: "Per gli atti o commissioni che non abbiano dato luogo a formazione di originale e per le chiamate di causa l'applicazione delle marche e' fatta sulla matrice dell'apposito bollettario". Tra il quinto e il sesto comma, dell'art. 141 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e' inserito il seguente: "In relazione a particolari esigenze di servizio, e' in facolta' del Ministero delle finanze, su proposta del Ministero di grazia e giustizia, di consentire che, per determinate sedi, il pagamento della tassa del dieci per cento sia effettuato in modo virtuale". Nel testo dell'art. 143 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, le parole "gennaio" e "febbraio" sono sostituite rispettivamente dalle parole "febbraio" e "marzo".
Testo vigente dal 3 gennaio 1957
