Nel testo dell'art. 108 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, tra le parole "degli articoli seguenti" e "sugli atti" sono inserite le parole "o di altre leggi". Il testo dell'art. 113 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e' sostituito dal seguente: "Per ogni causa spetta una sola volta all'ufficiale giudiziario un diritto fisso di lire 100. Tale diritto spetta, invece, all'aiutante quando presti servizio nella sede". Il testo dell'art. 156, n. 1, della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e' sostituito dal seguente: "1) mediante proventi costituiti dai diritti di notificazione, dai diritti fissi postali sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio e dai diritti di chiamata di causa, anche se le relative prestazioni siano compiute direttamente dall'ufficiale giudiziario". Il testo dell'art. 114 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e' sostituito dal seguente. "Per ogni copia di atto notificato e' dovuto all'ufficiale giudiziario un diritto di notificazione nella seguente misura:

  • a)per gli atti relativi agli affari di competenza della Corte di cassazione lire 50;
  • b)per tutti gli altri atti lire 40".

Testo vigente dal 3 gennaio 1957

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urn:nir:stato:legge:1956-12-19;1442~art7 · fonte del testo