Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1957 al 16 dicembre 2010. 158 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: L'anzianita' degli ufficiali giudiziari si computa, a tutti gli effetti, dalla data del decreto iniziale di nomina, con la classificazione ottenuta nella graduatoria di cui agli articoli 18 e 19, ed in base al servizio prestato. Nell'anzianita' di servizio..., non sono computati:
tolto: 1) il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia;
tolto: 2) quello trascorso in istato di sospensione dalle funzioni a causa di procedimento penale terminato con sentenza di condanna a pena detentiva e negli altri casi limitatamente a quello della sospensione che fosse inflitta in successivo procedimento disciplinare;
tolto: 3) quello trascorso in espiazione della pena detentiva;
tolto: 4) quello trascorso in stato di sospensione applicata come pena disciplinare ovvero ai sensi dell'art. 143, primo e secondo capoverso;
tolto: 5) quello trascorso dal giorno in cui l'ufficiale giudiziario abbia perduto in qualsiasi modo tale qualita' sino al giorno dal quale decorre la riammissione in servizio. Il tempo trascorso in aspettativa per infermita' o per servizio militare e' computato interamente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art41 · fonte del testo