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[1]Il n. 8 dell'art. 4 della legge 21 marzo 1038-XVI, n. 670, e' modificato come segue:

[2]«8° tre rappresentanti del Sindacato nazionale fascista autori e scrittori, designati dalla Confederazione fascista professionisti ed artisti e scelti fra gli esponenti di ognuna delle tre seguenti discipline: lettere, critica e storia».

Testo in vigore dal 19 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-27;850~art2 · fonte del testo