I reggenti provvisori dei magazzini ed i gerenti provvisori delle rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la diretta assegnazione a trattativa privata del magazzino o della rivendita, che rispettivamente gestiscono qualora lo richiedano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 1 agosto 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;384~art3 · fonte su Normattiva