Per i pagamenti urgenti all'estero da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si considera valida la procedura dei versamenti disposti mediante ordinativi diretti sulla Tesoreria centrale commutabili in quietanza di entrata al conto corrente infruttifero vincolato a favore del contabile del Portafoglio dello Stato, denominato "Amministrazione dei monopoli di Stato - conto n. 3". Le disponibilita' sul predetto conto corrente costituiscono le anticipazioni di controvalore previste dall'articolo 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193; per i pagamenti in valuta si fara' riferimento ai cambi medi dell'Ufficio italiano dei cambi alla data della relativa liquidazione. Per gli altri pagamenti in valuta all'estero si considera valida la procedura della anticipazione del controvalore in lire, determinato come stabilito dal comma precedente, a mezzo di ordinativi diretti emessi a favore del contabile del Portafoglio ai sensi dell'articolo 20 dell'ordinamento contabile dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1928.

Testo vigente dal 14 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-01-29;25~art15 · fonte su Normattiva