I limiti di valore indicati nell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, modificati dall'articolo 2 della legge 5 febbraio 1968, n. 64 e dall'articolo 2 della legge 6 giugno 1973, n. 312, sono elevati da lire un milione a lire dieci milioni. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, tali limiti di valore possono essere aggiornati ogni triennio. Dopo il terzo comma dell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono aggiunti i seguenti commi: "E' in facolta' dell'Amministrazione assegnare le rivendite ordinarie, vacanti del titolare e del coadiutore avente titolo, al coniuge, al parente entro il quarto grado o all'affine entro il terzo grado che abbia la disponibilita' del locale ove e' ubicata la rivendita. Qualora non si verifichi quanto previsto al precedente comma si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi".

Testo vigente dal 14 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-01-29;25~art7 · fonte su Normattiva