Gli enti, di cui all'articolo 40, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, escluso l'ENEL, che debbano effettuare pagamenti a favore di altri enti di cui allo stesso articolo, sono tenuti a disporre tali pagamenti mediante trasferimenti di fondi dai propri conti correnti o contabilita' speciali presso le tesorerie dello Stato agli analoghi conti intestati agli enti destinatari dei pagamenti. Sugli stessi conti o contabilita' speciali sono altresi' disposti i versamenti a favore dello Stato. Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto le modalita' di attuazione delle norme di cui al presente articolo.

Testo vigente dal 11 agosto 1982

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 165/1988

    Questione infondata
    11 febbraio 1988

    La disciplina del credito rientra tra i poteri di spettanza statale, in quanto strettamente connessa ad un interesse che travalica l'ambito regionale, coinvolgendo l'intera comunita` nazionale ed in ragione del mantenimento del necessario equili- brio tra il flusso delle risorse prelevate e quello delle spese erogate. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 8, n.1 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 44, l. 7 agosto 1982, n. 526, che, per i pagamenti agli enti di cui al- l'art. 40, l. n. 119 del 1981, obbliga le Province a trasferire i fondi, dai propri conti correnti o contabilita` speciali presso le tesorerie dello Stato, agli analoghi conti intestati agli enti destinatari dei pagamenti stessi nonche` prevede la competenza del Ministro del tesoro circa l'emanazione delle modalita` di attua- zione di tale disposizione). - cfr. S. n. 162/1982.

    Art. 44 Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia · Art. 8 Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia · Art. 56 Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia · Art. 8 Testo unico costituzionali

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;526~art44 · fonte su Normattiva