Gli enti, di cui all'articolo 40, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, escluso l'ENEL, che debbano effettuare pagamenti a favore di altri enti di cui allo stesso articolo, sono tenuti a disporre tali pagamenti mediante trasferimenti di fondi dai propri conti correnti o contabilita' speciali presso le tesorerie dello Stato agli analoghi conti intestati agli enti destinatari dei pagamenti. Sugli stessi conti o contabilita' speciali sono altresi' disposti i versamenti a favore dello Stato. Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto le modalita' di attuazione delle norme di cui al presente articolo.
Testo vigente dal 11 agosto 1982
