L'art. 27 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, e' sostituito dal seguente: "Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della presente legge e' punito con l'ammenda da lire 200 a lire 600 per ogni persona occupata nel lavoro, alla quale la contravvenzione si riferisce. "L'ammenda non puo' mai essere complessivamente superiore a lire 100.000 ne' inferiore a lire 800. "Le contravvenzioni all'art. 4 sono punite con ammenda sino a lire 3000 per ciascuna delle persone occupate nel lavoro ed alle quali si riferisce la contravvenzione, senza che mai possa superarsi la somma complessiva di lire 300.000".
Testo vigente dal 3 gennaio 1953
