Il primo comma dell'art. 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, e' sostituito dal seguente: "Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute negli articoli 13, 14, 22, 23, 24, 25 e 26, e' punito con l'ammenda non inferiore a lire 80.000 e non superiore a lire 400.000".
Testo vigente dal 3 gennaio 1953
