L'articolo 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 11 febbraio 1952, n. 63, e' sostituito dal seguente: "L'esercente che contravviene alle norme della presente legge o del relativo regolamento e' punito con l'ammenda da lire 10.000 fino a lire 40.000 per ciascuna delle persone occupate alle quali la violazione si riferisce. Non e' ammessa la definizione in via amministrativa. In caso di recidiva, e fermo il disposto dell'articolo 99 del Codice penale, il giudice puo' disporre la sospensione dell'esercizio dell'industria per un periodo non superiore ad un mese. Ove venga presentata domanda di oblazione ai sensi dell'articolo 162 del Codice penale e la contravvenzione constatata costituisca violazione di norma che abbia in precedenza dato luogo a condanna o ad oblazione, il giudice, dopo l'emanazione del provvedimento che dichiara estinto il reato per intervenuta oblazione, e', tenuto a trasmettere gli atti al Prefetto. Il Prefetto, valutate le circostanze, puo' disporre la sospensione dell'esercizio dell'industria per un periodo non superiore ad un mese. Durante il periodo di sospensione l'esercente e' obbligato a corrispondere ai dipendenti la retribuzione normale, rapportata a quella corrisposta nell'ultimo periodo di paga".

Testo vigente dal 31 ottobre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-10-16;1498~artunico · fonte su Normattiva