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[1]L'art. 52 e' sostituito dal seguente:
[2]« Gli stranieri, i quali non abbiano, giusta le leggi sulla cittadinanza, obblighi di servizio militare nel Regno, o facolta' di acquistare la cittadinanza italiana mediante prestazione del servizio militare, non possono contrarre arruolamento volontario senza l'autorizzazione del Re ».
Testo in vigore dal 10 maggio 1928 al 16 dicembre 2009
