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[1]All'art. 59 sono aggiunti i seguenti commi:

[2]« Il congedo assoluto spetta anche ai militari sotto le armi che per inidoneita' fisica sono prosciolti da ogni obbligo di servizio militare ».

[3]« I militari del Regio esercito in congedo illimitato che prestarono servizio nel corpo della Regia guardia di finanza ramo mare possono, in seguito ad accordi presi tra i Ministeri della guerra e della marina, essere trasferiti nei ruoli della Regia marina ».

Testo in vigore dal 10 maggio 1928 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-04-03;919~art14 · fonte del testo