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[1]L'art. 1 e' abrogato e sostituito dal seguente:

[2]« Sono soggetti alla leva di mare tutti i cittadini dello Stato che, idonei alle armi, si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 della presente legge, anche se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva della propria classe e prima di avere compiuto il 39° anno di eta'.

[3]« Essi sono personalmente obbligati al servizio militare nell'Armata secondo quanto e' stabilito dal successivo art. 59, dal tempo di leva della rispettiva classe sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° di loro eta', salvo per gli ufficiali e per i sottufficiali il disposto delle leggi che specialmente li riguardano.

[4]« Vi sono pure soggetti coloro che, sebbene abbiano perduto la cittadinanza italiana, sono tuttavia rimasti obbligati al servizio militare a tenore delle leggi vigenti in materia di cittadinanza, nonche' coloro che risiedono nel Regno e non abbiano la cittadinanza italiana ne' quella d'altro Stato.

[5]«Non sono soggetti alla leva coloro che posseggono la cittadinanza italiana non comprendente il godimento dei diritti politici.

[6]« Non sono soggetti alla leva coloro che, in applicazione del R. decreto-legge n. 1387 del 10 settembre 1922, abbiano acquistato la cittadinanza italiana senza obblighi di servizio militare, salvo quanto e' disposto pei loro figli e discendenti dal R. decreto-legge n. 1418 del 14 giugno 1923.

[7]« Cosi' pure non vi sono soggetti i cittadini italiani delle isole dell'Egeo e quelli delle Colonie italiane, giusta le leggi ad essi relative ».

Testo in vigore dal 10 maggio 1928 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-04-03;919~art2 · fonte del testo