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[1]All'art. 3:
[2]1ª variante: nel n. 4 le parole « gli operai che siano stati e siano... » sono sostituite dalle altre « gli operai che siano stati o siano... ».
[3]2ª variante: nel n. 8 le parole « laurea di magistero o in scienze economiche e commerciali » sono sostituite dalle altre « laurea in discipline nautiche o in scienze economico-marittime »;
[4]3ª variante: dopo il n. 10 e' aggiunto il seguente comma « L'iscrizione nella leva di mare in tutti i casi previsti dai nn. 2, 3, 4 e 5 ha luogo quando il mestiere sia stato esercitato per almeno due mesi. Lo stesso limite di tempo e' stabilito per gli allievi delle scuole marittime, peschereccie, ecc. di cui al n. 10 ».
Testo in vigore dal 10 maggio 1928 al 16 dicembre 2009
