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[1]All'art. 6 sono aggiunti i seguenti alinea:

[2]« L'espatrio degli inscritti dopo l'apertura della loro leva, ovvero dopo l'arruolamento, come pure l'espatrio dei militari che non abbiano ancora compiuta la ferma loro spettante, puo' essere autorizzato solo in casi eccezionali e per determinazione del Ministero della marina.

[3]« In tali casi l'espatrio non potra' essere autorizzato che per un tempo determinato ».

Testo in vigore dal 10 maggio 1928 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-04-03;919~art4 · fonte del testo