Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 maggio 1928 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Dopo l'art. 39 e' inserito il seguente art. 39-bis:

[2]« Non possono ottenere la ferma ridotta:

[3]« 1° - Gli inscritti ed i militari che siano incorsi nelle sanzioni penali previste dalla presente legge;

[4]« 2° - Gli inscritti che scientemente abbiano prodotto documenti falsi o infedeli, senza pregiudizio delle pena stabilite dalla legge qualora siano incorsi nel reato di falsita';

[5]« 3° - Gli inscritti che abbiano simulato infermita' od imperfezioni al fine di conseguire la riforma;

[6]« 4° - I militari che, a termini del Codice penale militare marittimo, siano incorsi nel reato di diserzione ».

Testo in vigore dal 10 maggio 1928 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-04-03;919~art9 · fonte del testo