Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 maggio 1928 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Dopo l'art. 39 e' inserito il seguente art. 39-bis:
[2]« Non possono ottenere la ferma ridotta:
[3]« 1° - Gli inscritti ed i militari che siano incorsi nelle sanzioni penali previste dalla presente legge;
[4]« 2° - Gli inscritti che scientemente abbiano prodotto documenti falsi o infedeli, senza pregiudizio delle pena stabilite dalla legge qualora siano incorsi nel reato di falsita';
[5]« 3° - Gli inscritti che abbiano simulato infermita' od imperfezioni al fine di conseguire la riforma;
[6]« 4° - I militari che, a termini del Codice penale militare marittimo, siano incorsi nel reato di diserzione ».
Testo in vigore dal 10 maggio 1928 al 16 dicembre 2009
