Il secondo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e' sostituito dal seguente: "E' ammessa la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere".
Testo vigente dal 5 gennaio 1981
