L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e' sostituito dal seguente: "Il voto si esprime con il voto di lista ed eventuali voti di preferenza nell'ambito della lista votata. Le preferenze non possono essere, per ciascuna categoria, superiori al numero dei magistrati da eleggersi in modo vincolato ai sensi del primo comma dell'articolo 23".

Testo vigente dal 5 gennaio 1981

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1981-01-03;1~art20 · fonte su Normattiva