Nella prima attuazione della presente legge il termine previsto dall'articolo 21, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' prorogato di novanta giorni.
Testo vigente dal 5 gennaio 1981
Nella prima attuazione della presente legge il termine previsto dall'articolo 21, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' prorogato di novanta giorni.
Testo vigente dal 5 gennaio 1981
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1981-01-03;1~art22 · fonte su Normattiva