Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente: "Sul conferimento degli uffici direttivi, escluso quello di pretore dirigente, il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento".

Testo vigente dal 5 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-01-03;1~art3 · fonte su Normattiva