Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente: "Sul conferimento degli uffici direttivi, escluso quello di pretore dirigente, il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento".
Testo vigente dal 5 gennaio 1981
