L'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente: "La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati e' attribuita ad una sezione disciplinare composta di quindici membri. Della sezione fanno parte: il vice presidente del Consiglio superiore, che la presiede, cinque magistrati di Corte di cassazione di cui due con ufficio direttivo, tre magistrati di corte d'appello, tre magistrati di tribunale e tre componenti eletti dal Parlamento. Il vice presidente e' membro di diritto; gli altri componenti sono eletti nel proprio seno dal Consiglio superiore. II procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare, ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della magistratura".

Testo vigente dal 20 dicembre 1967

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 12/1971

    Illegittimità dichiarata
    2 febbraio 1971

    Non è controvertibile che la legislazione vigente, sui procedimenti disciplinari a carico dei magistrati, con espresse e non equivoche statuizioni - come quelle secondo cui il provvedimento disciplinare (cfr. la rubrica dell'art. 35 del r.d.l. n. 511 del 1946) va adottato con "sentenza" impugnabile (art. 17, ult. comma della legge 24 marzo 1959, n. 195) con ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione, ed il procedimento, a differenza di quello per ai dipendenti pubblici, viene instaurato da soggetti (Ministro della giustizia, ex art. 107, secondo comma, della Costituzione, e procuratore generale, presso la Corte di cassazione, ex art. 14 della legge 24 marzo 1958, n. 195) del tutto estranei al collegio deliberante - ha inteso stabilire, a tutela dell'indipendenza dei magistrati, che il procedimento stesso si svolga nelle forme e nei modi e con le garanzie tipiche della funzione giurisdizionale. Pertanto la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, di cui agli artt. 1 e 2 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, esercitando funzioni di carattere giurisdizionale, deve ritenersi legittimata a promuovere, in base all'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, giudizi di legittimità costituzionale.

    Art. 104 cost. · Art. 105 cost. · Art. 24 cost. · Art. 28 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1967-12-18;1198~art1 · fonte su Normattiva