Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 gennaio 1907 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
L'aumento di favore alla media degli stipendi, stabiliti pei tenenti di vascello e per gli ufficiali di marina di grado corrispondente dall'art. 86 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e' fissata in L. 300 ed e' esteso anche agli ufficiali subalterni.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1907 al 9 maggio 2025
