Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1907
Confronto con la versione in vigore dal 17 gennaio 1907 al 9 maggio 2025. 97 parole tolte, 9 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: All'art. 2 della legge 29 dicembre 1904, n. 688 e' aggiunto il seguente capoverso:
tolto: «Per il sottotenente del corpo R. equipaggi della categoria musicanti il limite massimo di stipendio che egli puo' raggiungere in forza dei successivi aumenti quinquennali, e' elevato a L. 3200».
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 27 dicembre 1906.
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: C. MIRABELLO. A. MAJORANA.
tolto: Visto, Il guardasigilli: Gallo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1906-12-27;691~art2 · fonte del testo