Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 gennaio 1907 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]All'art. 2 della legge 29 dicembre 1904, n. 688 e' aggiunto il seguente capoverso:
[2]«Per il sottotenente del corpo R. equipaggi della categoria musicanti il limite massimo di stipendio che egli puo' raggiungere in forza dei successivi aumenti quinquennali, e' elevato a L. 3200».
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 27 dicembre 1906.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]C. MIRABELLO. A. MAJORANA.
[7]Visto, Il guardasigilli: Gallo.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1907 al 9 maggio 2025
