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[1]All'art. 2 della legge 29 dicembre 1904, n. 688 e' aggiunto il seguente capoverso:

[2]«Per il sottotenente del corpo R. equipaggi della categoria musicanti il limite massimo di stipendio che egli puo' raggiungere in forza dei successivi aumenti quinquennali, e' elevato a L. 3200».

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 27 dicembre 1906.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]C. MIRABELLO. A. MAJORANA.

[7]Visto, Il guardasigilli: Gallo.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1907 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1906-12-27;691~art2 · fonte del testo