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Il primo comma dell'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 1127, e' sostituito dal seguente: "Il Centro e' retto da un Consiglio di amministrazione composto:
- a)di un Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, presidente;
- b)di quattro rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
- c)di tre rappresentanti del Ministero degli affari esteri;
- d)di un rappresentante del Ministero del tesoro;
- e)di due rappresetanti del Consiglio superiore della pubblica istruzione, tra i quali uno designato dalla seconda Sezione del Consiglio stesso".
Testo in vigore dal 22 giugno 1955 al 14 dicembre 1962
