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Il primo comma dell'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 1127, e' sostituito dal seguente: "Il Centro e' retto da un Consiglio di amministrazione composto:

  • a)di un Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, presidente;
  • b)di quattro rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
  • c)di tre rappresentanti del Ministero degli affari esteri;
  • d)di un rappresentante del Ministero del tesoro;
  • e)di due rappresetanti del Consiglio superiore della pubblica istruzione, tra i quali uno designato dalla seconda Sezione del Consiglio stesso".

Testo in vigore dal 22 giugno 1955 al 14 dicembre 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-01-15;487~art2 · fonte del testo