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((Il C.I.V.I.S. e' retto da un Consiglio di amministrazione composto di 13 membri, dei quali:

  • a)5 designati dal Ministro per la pubblica istruzione;
  • b)3 designati dal Ministro per gli affari esteri;
  • c)1 designato dal Ministro per l'interno;
  • d)1 designato dal Ministro per il tesoro;
  • e)2 in rappresentanza del Consiglio superiore della pubblica istruzione, di cui 1 designato dalla 2ª Sezione del Consiglio stesso;
  • f)I studente universitario, designato dal Ministro per la pubblica istruzione, sentite le organizzazioni rappresentative studentesche universitarie. Il Consiglio dura in carica un triennio ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per gli affari esteri. Il presidente e' nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione fra i membri di cui alle lettere a) ed e) del presente articolo. Il vice presidente e' eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti)).

Testo in vigore dal 14 dicembre 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 dicembre 1962

Confronto con la versione in vigore dal 22 giugno 1955 al 14 dicembre 1962. 56 parole tolte, 131 parole aggiunte in 7 capoversi.

Il tolto: primo comma dell'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 1127, e' sostituito dal seguente: "Il Centro e' aggiunto: C.I.V.I.S. e' retto da un Consiglio di amministrazione composto aggiunto: di 13 membri, dei quali:

a) tolto: di un Sottosegretario di Stato aggiunto: 5 designati dal Ministro per la pubblica istruzionetolto: , presidente;

b) tolto: di quattro rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione aggiunto: 3 designati dal Ministro per gli affari esteri;

c) tolto: di tre rappresentanti del Ministero degli affari esteri aggiunto: 1 designato dal Ministro per l'interno;

d) tolto: di un rappresentante del Ministero del aggiunto: 1 designato dal Ministro per il tesoro;

e) tolto: di due rappresetanti aggiunto: 2 in rappresentanza del Consiglio superiore della pubblica istruzione, tolto: tra i quali uno designato dalla seconda aggiunto: di cui 1 designato dalla 2ª Sezione del Consiglio stessotolto: "aggiunto: ;

aggiunto: f) I studente universitario, designato dal Ministro per la pubblica istruzione, sentite le organizzazioni rappresentative studentesche universitarie. Il Consiglio dura in carica un triennio ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per gli affari esteri. Il presidente e' nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione fra i membri di cui alle lettere a) ed e) del presente articolo. Il vice presidente e' eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-01-15;487~art2 · fonte del testo