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Il secondo comma lettera a) dell'articolo 4 della legge del 25 luglio 1952, n. 1127, e' cosi' modificato: "a) di un contributo annuo di lire 25.000.000 iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione e di un contributo annuo di lire 25.000.000 iscritto in quello degli affari esteri".
Testo in vigore dal 22 giugno 1955 al 14 dicembre 1962
