Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 dicembre 1962 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Il secondo comma lettera a) dell'articolo 4 della legge del 25 luglio 1952, n. 1127, e' cosi' modificato: "a) di un contributo annuo di lire 25.000.000 iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione e di un contributo annuo di lire 25.000.000 iscritto in quello degli affari esteri". 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 novembre 1962, n. 1607

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La L. 5 novembre 1962, n. 1607 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il contributo annuo previsto dall'articolo 4 della legge 25 luglio 1952, n. 1127, e dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1955, n. 487, viene elevato a 50 milioni per la parte iscritta nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione ed a 50 milioni per la parte iscritta nel bilancio del Ministero degli affari esteri".

Testo in vigore dal 14 dicembre 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 dicembre 1962

Confronto con la versione in vigore dal 22 giugno 1955 al 14 dicembre 1962.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 5 novembre 1962, n. 1607

    La L. 5 novembre 1962, n. 1607 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il contributo annuo previsto dall'articolo 4 della legge 25 luglio 1952, n. 1127, e dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1955, n. 487, viene elevato a 50 milioni per la parte iscritta nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione ed a 50 milioni per la parte iscritta nel bilancio del Ministero degli affari esteri".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-01-15;487~art6 · fonte del testo