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Il secondo comma lettera a) dell'articolo 4 della legge del 25 luglio 1952, n. 1127, e' cosi' modificato: "a) di un contributo annuo di lire 25.000.000 iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione e di un contributo annuo di lire 25.000.000 iscritto in quello degli affari esteri". 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 novembre 1962, n. 1607
1La L. 5 novembre 1962, n. 1607 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il contributo annuo previsto dall'articolo 4 della legge 25 luglio 1952, n. 1127, e dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1955, n. 487, viene elevato a 50 milioni per la parte iscritta nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione ed a 50 milioni per la parte iscritta nel bilancio del Ministero degli affari esteri".
Testo in vigore dal 14 dicembre 1962 al 16 dicembre 2010
