Fra i commi secondo e terzo dell'articolo 68 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono inseriti i seguenti: "Con decreto del presidente della corte di appello puo' essere temporaneamente destinato a compiere le funzioni del magistrato di sorveglianza mancante o impedito un giudice avente la qualifica di magistrato di appello o di tribunale. Per il funzionamento degli uffici di sorveglianza si provvede con assegnazioni dirette di fondi e di attrezzature mediante prelievo delle somme necessarie dai capitoli n. 1586 e n. 1587 del bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1976 e dai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi. L'ufficio di sorveglianza che ha sede nel capoluogo del distretto provvede anche alle spese relative al funzionamento della sezione di sorveglianza".
Testo vigente dal 18 gennaio 1977
