Il quarto e il sesto comma dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti: "Approva, con ordine di servizio, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 13, ovvero, qualora rinvenga in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Impartisce, inoltre, nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati". "Provvede, con ordinanza, sulla remissione del debito di cui all'articolo 56, sulle licenze e sui ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale".

Testo vigente dal 18 gennaio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-01-12;1~art8 · fonte su Normattiva