Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara

Art. 10 — Riapertura del termine per il riscatto della navigazione effettuata su navi straniere)

I marittimi italiani che abbiano effettuato periodi di navigazione su navi battenti bandiera straniera, in epoca anteriore di almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere il riscatto di tali periodi, purche' la relativa domanda sia presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla stessa data. Si applicano in materia le disposizioni contenute negli articoli 37 e 38 della legge 27 luglio 1967, n. 658, fatta eccezione per quanto modificato dal precedente comma.

Testo vigente dal 15 marzo 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-02-22;27~art10 · fonte su Normattiva