titolo I — GESTIONE MARITTIMI
- Art. 1 — (Misura della pensione)
- Art. 2 — Variazione della percentuale di calcolo per la pensione marittima)
- Art. 3 — Trattamento per i pensionati marittimi che si rioccupino a terra alle dipendenze di terzi o che riprendano la navigazione)
- Art. 4 — (Maggiorazione della pensione per differimento)
- Art. 5 — (Pensione di anzianita)
- Art. 6 — (Aliquota contributiva)
- Art. 7 — (Variazioni delle tabelle retributive)
- Art. 8 — Iscrizione alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione)
- Art. 9 — Riapertura del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 54 della legge 27 luglio 1967, n. 658)
- Art. 10 — Riapertura del termine per il riscatto della navigazione effettuata su navi straniere)
- Art. 11 — Tabella delle retribuzioni valevoli ai fini del calcolo dei contributi e delle pensioni per gli iscritti alla Gestione marittimi)
- Art. 12 — (Riscossione dei contributi)
- Art. 13 — Classificazione dei porti ai fini di previdenza marinara per i piloti)
- Art. 14 — (Contributo dello Stato a favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo)
- Art. 15 — (Adeguamento delle pensioni a carico della Gestione marittimi)