Art. 2 — Variazione della percentuale di calcolo per la pensione marittima)
A decorrere dal 1 gennaio 1976, la percentuale prevista dall'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, e' elevata all'80 per cento ed essa si applica alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1975, con esclusione di quelle liquidate a superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1 dicembre 1975 o di titolare di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1 gennaio 1976.
Testo vigente dal 15 marzo 1973
