Art. 4 — Maggiorazione della pensione per differimento
L'articolo 14 della legge 27 luglio 1967, n. 658, e' abrogato. Fermo restando il limite massimo della pensione al 74 per cento ovvero all'80 per cento della retribuzione pensionabile in conformita' di quanto disposto dagli articoli 1 e 2 della presente legge, per i marittimi che presentino domanda per la pensione di cui ai punti a) e b) dell'articolo 15 della legge 27 luglio 1967, n. 658, dopo la data di acquisizione del relativo diritto, gli anni interi di effettiva navigazione con contribuzione alla Gestione marittimi, compiuti posteriormente a tale data, sono computati fino ad un massimo di 5 anni, per una entita' doppia della loro durata, ai soli fini della determinazione degli anni di servizio utili a pensione.
Testo vigente dal 15 marzo 1973
